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IL BLOG MAGAZINE DI FINDELIVERY

Che cos’è un PIR? Differenze tra PIR ordinario e PIR alternativo

Che cos’è un PIR?

PIR è l’acronimo di Piano Individuale di risparmio: si tratta di uno strumento introdotto con la legge di stabilità 2017 per aumentare gli investimenti nelle aziende italiane mediante il risparmio delle persone fisiche italiane. I vantaggi principali sono l’esenzione totale dalle imposte su capital gain e dall’imposta di successione. I PIR garantiscono vantaggi fiscali e possono assumere diverse forme giuridiche: possono essere fondi comuni d’investimento, SICAV, gestioni individuali di portafogli di investimento, polizze assicurative a contenuto finanziario, depositi amministrati. Il risparmio raccolto dai PIR può essere da questi investito in diversi tipi di strumenti finanziari come azioni, obbligazioni o quote di fondi, sottostando a determinati vincoli.  

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E LA SUA EVOLUZIONE

I PIR Ordinari

Nella loro formulazione originaria del 2017  il limite era di 30mila euro annui e di 150mila euro totali: si parla in questo caso di PIR ORDINARILa condizione temporale è che siano detenuti per almeno 5 anni. La condizione di quota qualificata prevede che almeno il 70% del Piano sia investito in strumenti finanziari emessi da società italiane (o UE/SEE con stabile organizzazione in Italia) e che di questo 70% almeno il 30% sia investito in società non quotate sul FTSE MIB o indici equivalenti. La legge di Bilancio 2019ha stabilito che in ciascun anno solare di durata del Piano e per almeno i due terzi dell'anno stesso, all'interno della quota qualificata del 70% siano rispettati valori minimi di investimento in strumenti finanziari emessi da PMI e in quote o azioni di Fondi per il Venture capital.

I PIR alternativi

La nuova disciplina dei PIR nel decreto Rilancio 2020 post COVID prevede - all’articolo 136 della legge di conversione del DL - che gli investitori possano costituire un secondo PIR, con vincoli di investimento più specifici. Questi PIR sono detti alternativi e sono pensati per indirizzare le risorse del risparmio privato verso le piccole e medie imprese non quotate, particolarmente esposte alle conseguenze della crisi dovuta al Coronavirus. In base al decreto Rilancio, fermo restando che ciascuna persona fisica può essere titolare di un solo Piano di risparmio a lungo termine e che ogni PIR può avere un solo titolare, all'interno di un portafoglio singolo i contribuenti potranno sottoscrivere due Piani di risparmio, uno ordinario e uno alternativo, caratterizzato dai nuovi vincoli d’investimento. Per la costituzione del nuovo PIR sarà possibile rivolgersi, oltre che ad Organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) aperti e a contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, anche ad altri intermediari, quali gestori di fondi di investimento alternativi (Fia), come Eltif, fondi di private equity, fondi di private debt e fondi di credito. Tra gli investimenti qualificati rientreranno non solo gli strumenti finanziari “classici”, ma anche fonti di finanziamento alternative al canale bancario, come la concessione di prestiti e l'acquisizione dei crediti delle imprese. Elegibili per la quota qualificata anche azioni di società non quotate e società a responsabilità limitata attraverso equity crowdfunding. Infine, il decreto Rilancio ha aumentato e di molto l’ammontare investibile, portando l'entità degli investimenti detassati da 30mila a 150mila euro all'anno e da 150mila a 1,5 milioni complessivi. Lo strumento è stato ulteriormente potenziato dal decreto Agosto 2020, che modifica la disciplina dei PIR alternativiintrodotti dal dl Rilancio aumentando il limite di investimento annuale in tali Piani da 150mila a 300mila euro. Confermato, invece, il tetto complessivo di 1,5 milioni di euro
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